|
| Premessa
L'Architettura è espressione culturale essenziale dell'identità storica
in ogni Paese. L'Architettura si fonda su un insieme di valori etici ed
estetici che ne formano la qualità e contribuisce, in larga misura, a
determinare le condizioni di vita dell'uomo e non può essere ridotta a un
mero fatto commerciale regolato solo da criteri quantitativi.
L'opera di architettura tende a sopravvivere al suo ideatore, al suo
costruttore, al suo proprietario, ai suoi primi utenti. Per questi motivi
è di interesse pubblico e costituisce un patrimonio della Comunità. La
tutela di questo interesse è uno degli scopi primari dell'opera
professionale e costituisce fondamento etico della professione. La società
ha dunque interesse a garantire un contesto nel quale l'Architettura possa
essere espressa al meglio, favorendo la formazione della coscienza civile
dei suoi valori e la partecipazione dei cittadini alle decisioni
concernenti il loro interesse; gli architetti hanno il dovere, nel
rispetto dell'interesse presente e futuro della società, di attenersi al
fondamento etico proprio della loro disciplina.
Gli atti progettuali degli architetti rispondono all'esigenza dei
singoli cittadini e delle comunità di definire e migliorare il loro
ambiente individuale, familiare, collettivo e di tutelare e valorizzare il
patrimonio di risorse naturali, culturali ed economiche del territorio,
adottando, nella realizzazione dell'opera, le soluzioni tecniche e formali
più adeguate ad assicurarne il massimo di qualità e di durata, e il
benessere fisico ed emozionale dei suoi utenti.
Le norme di etica professionale che seguono sono l'emanazione di questo
assunto fondamentale che appartiene alla formazione intellettuale di ogni
architetto. Esse completano, nell'ambito delle leggi vigenti, le Norme per
l'esercizio e l'ordinamento della Professione.
[torna
all'indice] |
Capitolo I PRINCIPI
GENERALI
Art. 1. - Nell'esercizio della professione, l'architetto deve
uniformare il proprio comportamento ai principi deontologici di tutela
della dignità e del decoro della professione e dell'Ordine.
Art. 2. - Le presenti norme valgono in qualunque forma venga
esercitata la professione sia libera che dipendente, pubblica o
privata.
Art. 3. - L'Architetto esercita la professione in conformità
alle leggi vigenti ed opera nel rispetto dell'interesse generale della
società che riconosce prevalente su quelli del committente e personale.
Art. 4. - Il comportamento professionale dell'architetto deve
basarsi sull'assunzione di responsabilità dei propri atti, sull'autonomia
culturale, sull'indipendenza del giudizio, sulla preparazione tecnica e
professionale, sull'adempimento degli impegni assunti e sul rispetto del
segreto professionale.
Art. 5. - L'architetto svolge le sue prestazioni professionali
solo quando non sussistano condizioni di incompatibilità e quando il
proprio interesse o quello del committente non siano in contrasto con i
suoi doveri professionali.
Art. 6. - L'architetto nel promuovere la sua attività
professionale deve attribuirsi solo capacità o titoli pertinenti alla
professione o riconosciuti dalla legge senza qualificarsi in modo
equivoco, esercitare pressioni, o vantare influenze di qualsiasi tipo.
Art. 7. - L'architetto sottoscrive solo le prestazioni
professionali che abbia personalmente svolto o diretto; non sottoscrive
prestazioni, in forma paritaria, con persone fisiche o giuridiche che per
norme vigenti non possono svolgere. Nel sottoscrivere e svolgere
prestazioni professionali in forma collegiale o interdisciplinare deve
assicurarsi che siano sempre esplicitate le singole competenze e
responsabilità.
Art. 8. - Per l'architetto qualsiasi forma di libera e leale
competizione si basa esclusivamente sulla qualità del suo lavoro nel
rispetto dei diritti dei colleghi.
Art. 9. - Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria
e deve essere improntato alla lealtà, correttezza e chiarezza. L'incarico
professionale si configura come contratto di prestazione d'opera
intellettuale.
Art. 10. - Il rapporto con i colleghi deve essere improntato a
correttezza, lealtà e chiarezza.
[torna
all'indice] |
Capitolo II NORME RELATIVE
ALLE MODALITA’ DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO
Art. 11. - L'architetto esercita la sua professione sia in
qualità di libero professionista (singolo o associato), sia in qualità di
dipendente che di funzionario pubblico. Qualunque sia il suo stato
professionale, l'architetto deve disporre dell'indipendenza necessaria,
che gli permetta di esercitare la professione in conformità all'interesse
generale e alle regole deontologiche, e di assumersi così la
responsabilità delle proprie azioni. Egli informa immediatamente l'Ordine
di ogni modifica che intervenga nel suo stato professionale.
Art. 12. - L'architetto che voglia esercitare la professione in
forma diversa da quella singola, deve accertarsi che gli altri componenti
non si trovino in condizioni di incompatibilità, che i patti conoscitivi
non siano in contrasto con le leggi che regolano la professione e con le
presenti norme deontologiche e siano depositati presso l'Ordine di
appartenenza.
Art. 13. - L'architetto dipendente o pubblico funzionario, cui
sia consentito per legge o per contratto svolgere in via eccezionale atti
di libera professione, fatte salve le specifiche condizioni di
incompatibilità fissate dalle vigenti norme, deve preventivamente inviare
a mezzo di raccomandata al proprio Ordine copia della necessaria
autorizzazione ottenuta per ogni singolo incarico.
[torna
all'indice] |
Capitolo III RAPPORTI CON
I COMMITTENTI
Art. 14. - L'architetto nell'accettazione dell'incarico deve
definire preventivamente ed esplicitamente con il committente, nel
rispetto delle leggi vigenti e delle presenti norme, i contenuti e i
termini della propria prestazione professionale e i relativi compensi.
L'architetto svolgerà il proprio mandato in conformità agli impegni
assunti e redigerà la parcella nel rispetto delle tariffe vigenti, secondo
i criteri concordati per la valutazione dell'onorario. L'architetto deve
rapportare alle sue effettive possibilità d'intervento ed ai mezzi di cui
pur disporre la quantità e la qualità degli incarichi e deve rifiutare
quelli che non può espletare con sufficiente cura e specifica
competenza.
Art. 15. - L'architetto è tenuto a comunicare al committente
ogni variazione di condizioni che possano modificare le originarie
pattuizioni dell'incarico.
Art. 16. - La rinuncia totale o parziale del compenso è
ammissibile solo in casi eccezionali e per comprovate ragioni atte a
giustificarla, dandone tempestiva comunicazione all'Ordine.
Art. 17. - L'architetto deve evitare ogni forma di
accaparramento della clientela mediante espedienti di qualsiasi tipo
contrari alla dignità professionale.
Art. 18. - L'architetto non deve subire passivamente la volontà
del committente quando questa contrasti con la sua autonomia e con il suo
prestigio.
Art. 19. - L'architetto assolve, personalmente, nell'ambito
della propria organizzazione, l'incarico conferitogli. Durante lo
svolgimento può farsi rappresentare e coadiuvare da persona competente e
gradita al committente, comunque sempre sotto la propria responsabilità e
direzione e nei casi in cui ciò sia compatibile con la natura
dell'incarico.
Art. 20. - La collaborazione con altro professionista, indicato
dal committente durante lo svolgimento dell'incarico, è subordinata al
reciproco gradimento e può essere rifiutata.
Art. 21. - L'architetto non può, senza l'esplicito assenso del
committente, essere compartecipe nelle Imprese costruttrici o nelle Ditte
fornitrici dell'opera progettata o diretta per conto del committente. Nel
caso abbia ideato o brevettato procedimenti costruttivi, materiali,
componenti ed arredi proposti per lavori da lui progettati o diretti, è
tenuto ad informare il committente.
Art. 22. - L'architetto, nello svolgere la propria attività, non
deve accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati, al
fine di percepire illeciti guadagni.
Art. 23. - Qualora il professionista intenda recedere
dall'incarico a prestazione non ultimata, potrà farlo a condizione di
prendere provvedimenti idonei a non danneggiare né il committente, né i
colleghi in caso di incarico di gruppo, né i colleghi che lo sostituiranno
e dovrà darne comunicazione al proprio Ordine.
Art. 24. - L'architetto proposto quale consulente tecnico, anche
in vertenze stragiudiziali, dovrà astenersi dall'assumere il relativo
incarico nel caso in cui si sia già pronunciato in precedenza.
Art. 25. - L'architetto, se richiesto come consulente
dall'Autorità giudiziaria o dalle parti di dare un proprio parere formale
sulla congruità di parcelle professionali è tenuto ad assumere presso
l'Ordine di competenza informazioni sui criteri seguiti dall'Ordine.
Art. 26. - L'architetto, nell'espletamento delle varie fasi
progettuali, è tenuto a produrre tutti gli elaborati necessari e
sufficienti per la definizione o realizzazione dell'opera nei limiti di
quanto stabilito dall'incarico. La carenza, l'imprecisione o
l'indeterminatezza degli elaborati, anche se non contestate dal
committente, costituiscono motivo di inadempienza deontologica.
[torna
all'indice] |
Capitolo IV RAPPORTI CON
GLI ENTI PUBBLICI
Art. 27. - L'architetto cui sia demandata qualsiasi forma di
autorità, sia per appartenenza ad Amministrazioni ed organismi pubblici di
qualunque tipo e/o Commissioni presso Enti pubblici, sia per incarico
degli stessi, non può avvalersi direttamente o per interposta persona, dei
poteri o del prestigio inerenti alla carica pubblica o all'ufficio
pubblico esercitato per trarne un vantaggio professionale per sé o per gli
altri.
Art. 28. - L'architetto non deve mai assumere incarichi in
condizioni di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti e delle
presenti norme.
Art. 29. - L'architetto che esegue per incarico di Pubbliche
Amministrazioni strumenti urbanistici e loro varianti deve astenersi dal
momento dell'incarico e fino alla loro approvazione definitiva
dall'assumere incarichi privati di progettazione nell'area oggetto dello
strumento urbanistico. Tale norma è estesa anche a quei professionisti che
abbiano collaborato alla stesura del piano o che con il primo abbiano
rapporti di collaborazione in atto.
Art. 30. - L'architetto che svolge l'incarico di consulenza per
un'Amministrazione Pubblica in forma occasionale o continuativa, non può
assumere incarichi professionali privati e pubblici aventi oggetto
attinente la consulenza. Tale divieto è esteso anche a quei professionisti
che con il primo abbiano rapporti di collaborazione in atto.
Art. 31. - Nell'esercizio professionale l'architetto non potrà
abbinare la propria firma come architetto incaricato di svolgere mansioni
professionali, anche parzialmente, a quelle di altri professionisti o
persone, non autorizzate dalla legge, ad assumere identiche mansioni o
responsabilità.
Art. 32. - È competenza del Consiglio dell'Ordine dirimere i
casi dubbi in merito all'applicazione delle norme del presente
capitolo.
[torna
all'indice] |
Capitolo V RAPPORTI CON I
COLLEGHI
Art. 33. - I rapporti di collaborazione tra colleghi dovranno
essere preventivamente concordati in modo che risulti, anche
pubblicamente, il preciso apporto professionale di ciascuno e dovranno
essere improntati alla massima lealtà, correttezza e chiarezza.
Art. 34. - L'architetto deve evitare ogni forma di scorretta
concorrenza nei riguardi di altri colleghi e non può partecipare a
competizioni basate unicamente su parametri economici relativi ai compensi
stabiliti dalla Tariffa professionale vigente.
Art. 35. - Il ruolo dell'architetto sottende al primato
culturale rispetto all'aspetto mercantile e il mezzo informativo
(cartaceo, televisivo e/o radiofonico, informatica) può rappresentare il
fine della pubblicità.
- L'Architetto potrà offrire i suoi servizi professionali mediante
messaggi pubblicitari emessi sotto qualunque forma di comunicazione
dentro i limiti delle condizioni generali imposte dalla Legge e dalle
seguenti disposizioni speciali:
- la pubblicità può essere solo di carattere informativo e non
persuasivo;
- in nessun caso potranno essere fatti paragoni con altri
professionisti, siano o meno architetti, né permettere che altri lo
inseriscano nel messaggio pubblicitario;
- se si divulgano le proprie opere professionali, non si può citare
la identità dei clienti, a meno che siano chiaramente pubblici e
notori, né dati differenti da quelli puramente tecnici e artistici;
- si deve astenere dall'introdurre nel messaggio pubblicitario ogni
riferimento diretto o indiretto al costo dei servizi diverso dalla
espressione «onorario secondo la Tariffa vigente»
- quando il messaggio non viene diffuso tramite spazi e supporti
specificamente pubblicitari, deve identificarsi chiaramente il suo
carattere, inserendo in modo visibile la legenda «inserzione
pubblicitaria», «messaggio pubblicitario», «pubblicità»
- per quanto riguarda la divulgazione delle proprie opere
professionali, deve comparire il ruolo effettivamente ricoperto, le
collaborazioni eventuali e se l'opera è stata realizzata o meno e il
livello raggiunto della prestazione professionale.
- L'architetto deve inviare ogni messaggio pubblicitario che intende
emettere alla previa autorizzazione dell'Ordine provinciale o all'organo
a questo delegato.
- Non si considera pubblicità commerciale e, conseguentemente non è
richiesta l'autorizzazione dell'Ordine nei seguenti casi:
- divulgazione delle proprie opere e realizzazioni in libri, studi,
riviste, e articoli di carattere tecnico, scientifico, artistico,
professionale, sempre che non siano a pagamento e che sia assicurata
la veridicità di quanto pubblicato e il rispetto della normativa
deontologica e statutaria della professione;
- inserzione dei dati obiettivi dell'architetto che si riferiscono
ai suoi titoli e specializzazioni accademiche, domicilio, telefono, e
dati obiettivi similari, che possono figurare in guide, o sezioni
specializzate di altre pubblicazioni, anche se la pubblicazione è a
pagamento.
Art. 36. - L'architetto non deve compiere atti tendenti alla
sostituzione di colleghi che stiano per avere od abbiano ricevuto
incarichi professionali.
Art. 37. - L'architetto chiamato ad assumere un incarico già
affidato ad altro collega, deve preventivamente informare, per iscritto,
il collega stesso, accertarsi del contenuto del precedente incarico e che
esso si stato formalmente revocato. Prima dell'accettazione dovrà altresì
verificare le prestazioni già svolte al fine di salvaguardare i compensi
maturati. Sono fatti salvi i diritti d'autore.
Art. 38. - L'architetto deve astenersi da apprezzamenti
denigratori nei confronti di un collega, ed in particolare quando ne
prosegue l'opera iniziata ed interrotta. Dovrà astenersi, altresì da
qualsiasi giudizio inerente gli onorari maturati dal collega
sostituito.
Art. 39. - Nel caso di un'opera progettata o di una prestazione
professionale svolta in associazione, anche temporanea, con altri
soggetti, l'architetto nel citarla deve indicarne sempre i nominativi e
gli specifici apporti. Tale forma di lealtà e correttezza deve essere
estesa e pretesa anche nei confronti degli altri colleghi che esercitino
le professioni intellettuali ed in particolar modo di quelle che hanno
connessioni con la professione di architetto.
Art. 40. - L'architetto deve qualificarsi in modo tale che sia
evitato ogni possibile equivoco, precisando nella carta intestata, nella
targa di studio, nell'elenco telefonico, nelle guide specializzate, nei
timbri o nelle dizioni apposte sugli elaborati e in ogni altra
indicazione, soltanto i titoli che gli competono e la forma in cui svolge
la professione. Non è permesso abbinare il titolo di dottore architetto a
quello di professore se non specificando l'esatto valore di quest'ultimo
titolo (professore di scuola media; professore incaricato presso
l'Università; professore libero docente; professore ordinario; professore
emerito; ecc.). Non è altresì permesso indicare l'attività professionale
sotto dizioni generiche se non seguite dalla indicazione dei componenti lo
studio, con relative precise qualifiche professionali.
Art. 41. - L'architetto, quando sia collaudatore di un'opera,
non può accettare nessun altro tipo di incarico per la stessa opera.
[torna
all'indice] |
Capitolo VI RAPPORTI CON
L'ORDINE PROFESSIONALE
Art. 42. - L'architetto è tenuto ad osservare le deliberazioni
assunte dal Consiglio dell'Ordine nell'ambito delle proprie competenze
istituzionali.
Art. 43. - L'appartenenza all'Ordine comporta per l'architetto
il dovere di collaboratore col Consiglio dell'Ordine per il pieno rispetto
delle norme deontologiche.
Art. 44. - L'architetto ha l'obbligo di fornire i chiarimenti e
le documentazioni che gli venissero richiesti dall'Ordine e di comunicare
lo stato della sua condizione di esercizio professionale.
Art. 45. - L'architetto che abbia motivate riserve sul
comportamento professionale di un collega, deve informare per iscritto il
Presidente dell'Ordine.
Art. 46. - L'architetto che ha accettato mandati o
collaborazioni per conto del Consiglio dell'Ordine, deve adempiere a tutti
gli obblighi conseguenti.
Art. 47. - L'architetto che non partecipa senza motivazione alle
votazioni elettive previste dalle leggi, viene meno ad un preciso dovere
deontologico.
Art. 48. - L'architetto che si trovi in condizioni di
incompatibilità per l'esercizio della libera professione, cui sia concesso
di svolgere atti di libera professione, deve preventivamente inviare a
mezzo raccomandata la copia della autorizzazione al proprio Ordine.
Quest'ultimo nel caso in cui la prestazione venga svolta al di fuori del
proprio territorio darà comunicazione all'Ordine territorialmente
competente.
Art. 49. - L'architetto che sia a qualunque titolo competente di
qualsivoglia commissione presso Enti pubblici è tenuto al rigoroso
rispetto dei seguenti doveri: - informa tempestivamente il Consiglio
dell'Ordine dell'avvenuta nomina od elezione; - dà comunicazione al
Consiglio dell'Ordine degli incarichi professionali in atto nell'ambito di
pertinenza della commissione; - da sempre comunicazione al Consiglio
dell'Ordine, specifica e preventiva all'accettazione, degli incarichi
pubblici o privati che dovesse assumere nella sfera di pertinenza con il
pubblico mandato od incarico quando ritenga che non sussistano
incompatibilità; - si attiene alle disposizioni ed indirizzi che il
Consiglio dell'Ordine dovesse impartire nell'interesse o a tutela della
dignità della categoria; - non dovrà accettare di essere confermato nello
stesso incarico per una seconda volta consecutiva sempre che non sia
tenuto ad accettare la riconferma in considerazione della propria
qualifica di Amministratore pubblico. Ai fini del divieto di cui al
precedente comma sono equiparati all'architetto membro della commissione
anche gli architetti che siano con questo associati.
Art. 50. - L'architetto che intende partecipare ad un concorso
deve preventivamente assicurarsi che il relativo bando sia stato approvato
dall'Ordine professionale o dal C.N.A.. L'architetto che per diretto
incarico dell'ente banditore ha predisposto la stesura del bando ed ha
contribuito alla definizione del tema del concorso non può parteciparvi.
La partecipazione ad un concorso, in qualità di concorrente o membro in
giuria, per il quale sia stata emanata diffida dall'Ordine di appartenenza
o dal C.N.A. non è consentita.
Art. 51. - L'architetto non può essere componente di una
Commissione giudicatrice di un concorso al quale partecipino, come
concorrenti, altri professionisti che con lui abbiano rapporti di
parentela o di collaborazione professionale in atto anche se informali.
Art. 52. - L'architetto nominato quale membro di Commissione
giudicatrice di un concorso: a) esprime un giudizio di merito sugli
elaborati del concorso dopo aver verificato che siano state osservate le
norme del bando da parte dei concorrenti e da parte della commissione
giudicatrice; b) segnala al proprio Consiglio dell'Ordine e al C.N.A. le
eventuali infrazioni ed ogni atto lesivo alla categoria compiute da
architetti, siano essi concorrenti o componenti la giuria o da altri
membri della giuria; c) rifiuta incarichi, da parte di terzi o dallo
stesso Ente presso il quale la Commissione giudicatrice è costituita, che
gli derivino dalla sua veste di Commissario. Dovrà altresì astenersi
dall'indicare, anche se sollecitato, nominativi di colleghi per
l'affidamento di incarichi comunque connessi con il tema del lavoro per il
quale la Commissione è stata costituita; d) nel caso in cui per qualsiasi
motivo di concorso non abbia avuto alcun esito, deve rifiutare qualunque
incarico inerente l'oggetto di detto concorso.
Art. 53. - Fatto salvo quanto disposto dalla legge i componenti
del Consiglio delle Commissioni dell'Ordine nonché gli architetti nominati
in rappresentanza del Consiglio stesso, sono tenuti alla riservatezza su
ogni argomento o circostanza inerente la carica o il mandato ricevuto.
[torna
all'indice] |
Capitolo VII SANZIONI
Art. 54. - La vigilanza del rispetto delle vigenti norme
deontologiche e l'applicazione scrupolosa e tempestiva di quanto in esse
previsto costituisce obbligo inderogabile per i componenti del Consiglio
dell'Ordine.
Art. 55. - Le sanzioni previste per le violazioni alle presenti
norme sono: l'avvertimento, la censura, la sospensione e la cancellazione
ai sensi dell'art.45 del R.D. 23.10.1925, n. 2537. Sono fatte salve, comunque, le
sanzioni disposte dalle leggi dello Stato.
Art. 56. - Ogni infrazione relativa ad incompatibilità,
concorrenza sleale, partecipazione a concorsi diffidati, mancato rispetto
dei principi generali di cui al Cap. I, e comunque in grado di arrecare
danno materiale o morale a terzi, comporta la sanzione della sospensione
fino a tre mesi.
Art. 57. - Le violazioni non previste all'articolo precedente
comportano la sanzione dell'avvertimento o della censura.
Art. 58. - Nei casi di recidività relativi ad infrazioni
previste ai precedenti articoli sono comminabili sanzioni corrispondenti
alla categoria di infrazione immediatamente superiore, e comunque, nei
limiti della sospensione di mesi sei.
Art. 59. - La sospensione per un periodo superiore ai sei mesi e
la cancellazione saranno disposte nei casi previsti dalle Leggi e nei casi
di recidività, o di perdita dei diritti necessari per l'iscrizione
all'albo.
[torna
all'indice] |
Capitolo VIII DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 60. - Le presenti norme integrano e completano le norme
legislative e regolamentari che disciplinano la professione di architetto.
La loro inosservanza costituisce infrazione disciplinare ed attiva la
funzione di magistratura dell'Ordine professionale a tutela del valore e
della dignità della professione.
Art. 61. - Le presenti norme sono comuni a tutti gli architetti,
italiani e stranieri autorizzati ad esercitare la professione in Italia, i
quali devono rispettarle e farle rispettare. In conformità a quanto
previsto dall'art. 42 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 i singoli Ordini professionali
possono integrare, acquisito il parere favorevole del C.N.A., con un
proprio regolamento, le presenti norme.
Art. 62. - Le presenti norme sostituiscono quelle attualmente in
vigore, vengono pubblicate sull'organo ufficiale della categoria
"L'Architetto" e sono depositate presso il Ministero di Grazia e
Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Architetti, gli Ordini
provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati della
Repubblica Italiana. Esse entrano in vigore dal 10 gennaio 1994.
[torna
all'indice] |
|
|